News - Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione – Legge 124/2017

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito
internet aziendale
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Scadenza 31 dicembre 2021

La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di
ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato
degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso
dell’anno precedente.
Si ricorda che l’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e
contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, entro il 30 giugno 2021, non
verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese,
quali:
 società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
 società di persone (Snc, Sas);
 ditte individuali esercenti attività di impresa;
 società cooperative (incluse le cooperative sociali)
 Enti Non Commerciali
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a
10.000€. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma
complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se
invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€
complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati /
incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:
– aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020
– aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel
2020, in quanto incassato nel 2021), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma
farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi;
contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché,
l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in
conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che
spettano alla generalità delle imprese.
A tal proposito, si ritiene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle
imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrino nell’ambito degli obblighi
informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le
motivazioni di seguito indicate:
· i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di
esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi
evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente
elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non
caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario
propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
· oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di
Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già
automaticamente “pubblicizzati”. Si evidenzia che è richiesta l’indicazione obbligatoria nel
modello redditi, sia del quadro di impresa, che nel quadro RS/aiuti di Stato.
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito
internet aziendale.
E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano
provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di
Categoria alle quali aderiscono.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl ) assolvono
all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe
possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma
stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di
pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare
gli aiuti e contributi ricevuti in ogni caso sul sito internet aziendale (o dell’associazione di
categoria).
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
 denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
 denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
 somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico
sottostante);
 data di incasso;
 causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base
dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di
pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012,
possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente
indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni
dettagliate.
Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che
violano l’obbligo di pubblicazione:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un
importo minimo di 2.000€;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione
pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che
consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Cristofani Comunicazione Lucca